Il Consiglio di Stato, con un parere fornito il 17 marzo
scorso, ha aperto un varco alla possibilità che al figlio legittimo possa essere apposto
il cognome materno e non quello paterno. La questione non è nuova e periodicamente i giudici sono chiamati ad
occuparsene, fino a ora con esisti negativi.
Questa la vicenda: due coniugi chiedono che il loro bimbo di pochi anni
possa
assumere il cognome della madre al posto di quello del padre. La domanda
è motivata con la riconoscenza maturata nei confronti del nonno materno
per l'apporto materiale e morale alla crescita
del piccolo e con la volontà di evitare l'estinzione di quel ramo della
famiglia. Il ministero dell'Interno, a cui
l'istanza è rivolta, la rigetta, perché le motivazioni non
sono sufficienti per conseguire un'eccezione al principio
dell'immutabilità del cognome. Inoltre l'attribuzione del cognome
materno
creerebbe confusione e renderebbe difficile l'identificazione del
bambino come figlio legittimo. I genitori presentano ricorso
straordinario al presidente della Repubblica e il Consiglio di Stato è
stato chiamato ad esprimere un parere.
Quanto al rischio che il bambino appaia come figlio naturale, il Consiglio di Stato ha precisato che il mantenimento del cognome paterno non è da considerare come unico strumento di identificazione del figlio legittimo. Diversamente si finirebbe col dare rilievo alla sola ascendenza paterna del figlio e non a quella materna, violando il principio di pari dignità dei coniugi.
Avvocato in Pavia
Articolo tratto da Famiglia Cristiana
nº 51 del 19/26 dicembre 2004
