Battesimo - Le regole sulla scelta del nome

Cosa dice la Chiesa Cattolica in merito al nome che si può attribuire ad un neonato?
"I genitori, i padrini e il parroco devono aver cura che non venga imposto ai battezzandi un nome estraneo al senso cristiano" (codice canonico 855). Quindi non si impone, ma si raccomanda un nome di un santo cristiano così come anche specificato da Papa Benedetto XVI: "Ogni battezzato acquista il carattere di figlio a partire dal nome cristiano, segno inconfondibile che lo Spirito Santo fa nascere di nuovo l'uomo dal grembo della Chiesa".

Se il nome scelto dai genitori non è quello di un santo?
Il parroco non può rifiutarsi di battezzare il neonato con il nome scelto dai genitori se questo non risulta nell'elenco dei santi. Usanza vuole che se il parroco è reticente venga aggiunto al nome scelto anche uno di senso cristiano.

Quanti nomi si possono dare al bambino al momento del battesimo?
La Chiesa Cattolica non specifica il numero massimo di nomi con cui i genitori possono battezzare il neonato.

Il nome o i nomi registrati all'Anagrafe all'atto di nascita del neonato devono essere uguali a quelli utilizzati per il battesimo?
No, i genitori possono aggiungere uno o più nomi a quello o quelli con cui il bambino è stato registrato all'Anagrafe.

Il nome di battesimo
Le indicazioni per il nome di battesimo del neonato

LA CELEBRAZIONE DEL BATTESIMO dal CODICE DI DIRITTO CANONICO

  • Can. 850 - Il battesimo viene amministrato secondo il rito stabilito nei libri liturgici approvati, salvo il caso di urgente necessità, nel quale deve essere osservato soltanto ciò che è richiesto per la validità del sacramento.
  • Can. 851 - La celebrazione del battesimo deve essere opportunamente preparata; pertanto: 1) l'adulto che intende ricevere il battesimo sia ammesso al catecumenato e, per quanto è possibile, attraverso i vari gradi, sia condotto all'iniziazione sacramentale, secondo il rito dell'iniziazione, adattato dalla Conferenza Episcopale e secondo le norme peculiari da essa emanate; 2) i genitori di un bambino da battezzare, come pure coloro che stanno per assumersi l'incarico di padrino, siano bene istruiti sul significato di questo sacramento e circa gli obblighi ad esso inerenti; il parroco, personalmente o tramite altri, provveda che i genitori, mediante esortazioni pastorali ed anche con la preghiera comune, siano debitamente istruiti, radunando più famiglie e dove sia possibile visitandole.
  • Can. 852 - §1. Le disposizioni contenute nei canoni per il battesimo degli adulti, si applicano a tutti coloro che, usciti dall'infanzia, hanno raggiunto l'uso di ragione.
  • §2. Viene assimilato al bambino, anche per quanto concerne il battesimo, colui che non è responsabile dei suoi atti.
  • Can. 853 - L'acqua da usarsi nel conferimento del battesimo, eccetto in caso di necessità, deve essere benedetta secondo le disposizioni dei libri liturgici.
  • Can. 854 - Il battesimo venga conferito o per immersione o per infusione, osservando le disposizioni della Conferenza Episcopale.
  • Can. 855 - I genitori, i padrini e il parroco abbiano cura che non venga imposto un nome estraneo al senso cristiano.
  • Can. 856 - Anche se il battesimo può essere celebrato in qualsiasi giorno, si raccomanda tuttavia che ordinariamente venga celebrato di domenica o, se possibile, nella veglia pasquale.
  • Can. 857 - §1. Fuori del caso di necessità, il luogo proprio del battesimo è la chiesa o l'oratorio. §2. Si abbia come regola che l'adulto sia battezzato nella propria chiesa parrocchiale, il bambino invece nella chiesa parrocchiale propria dei genitori, a meno che una giusta causa non suggerisca diversamente.
  • Can. 858 - §1. Ogni chiesa parrocchiale abbia il fonte battesimale, salvo il diritto cumulativo già acquisito da altre chiese. §2. Per comodità dei fedeli, l'Ordinario del luogo, udito il parroco locale, può permettere o disporre che il fonte battesimale si trovi anche in un'altra chiesa o oratorio entro i confini della parrocchia.
  • Can. 859 - Qualora il battezzando, a causa della distanza dei luoghi o per altre circostanze, non possa accedere o non possa trasferirsi senza grave disagio alla chiesa parrocchiale o ad altra chiesa o oratorio di cui al can. 858, §2, il battesimo può e deve essere conferito in un'altra chiesa o in un oratorio più vicini, o anche in altro luogo decoroso.
  • Can. 860 - §1. Fuori del caso di necessità, il battesimo non si conferisca nelle case private, a meno che l'Ordinario del luogo per grave chiusa non lo abbia permesso.
  • §2. Negli ospedali, a meno che il Vescovo diocesano non abbia stabilito diversamente, non si celebri il battesimo, se non in caso di necessità o per altra ragione pastorale cogente.
NEWSLETTER
SONDAGGIO